Amministrazione societaria e responsabilità: la mala gestio e le sue conseguenze
4 settembre 2017
Che cos’è la mala gestio e come si configura la responsabilità gestoria di coloro che rivestono (o hanno rivestito) la carica di amministratore o di direttore generale di una società? Un lungo e articolato saggio ad opera di Silvio Martuccelli (LUISS Guido Carli), Giovanni Di Lorenzo (Sapienza Università di Roma) e Vittorio Occorsio (Università Telematica Pegaso) affronta tali questioni, esaminando analiticamente la normativa di riferimento.
Il saggio approfondisce, sul piano teorico, i principali tratti che segnano la distanza della disciplina societaria rispetto ai due modelli tradizionali della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale e, sul piano delle implicazioni concrete, pone in evidenza, dopo un’attenta ricostruzione dei principali indirizzi accolti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e delle principali Corti di merito, i corollari che derivano dall’inquadramento concettuale della responsabilità gestoria in ordine alla imputazione dell’onere della prova, alla quantificazione dei danni risarcibili e ai presupposti dell’illecito civile.
L’analisi prende le mosse dalla disposizione del codice civile che disciplina la responsabilità degli amministratori verso la società (art. 2392, I comma). La responsabilità dell’amministratore non sembra conformarsi completamente allo statuto comune della responsabilità per inadempimento, dal momento che non vi è menzione, nell’articolo richiamato, di obbligazioni, obblighi o prestazioni nel contratto tra l’amministratore e la società amministrata, ma di doveri, imposti dalla legge e dallo statuto. Infatti, mentre l’obbligazione contrattuale per il comune contraente costituisce un obbligo il cui adempimento può essere preteso, nel caso dell’amministratore è un dovere la cui inosservanza, seguita da un danno, legittima la richiesta di un risarcimento. Questa distinzione impone una riflessione sui doveri connessi alla carica di amministratore.
Gli autori richiamano la distinzione tra doveri “a contenuto generale” (riconducibili a canoni di condotta, che deve essere diligente, leale e informata) e doveri “a contenuto specifico”, vale a dire, ad esempio, il compimento di determinati atti funzionali al mantenimento del corretto assetto societario o volti a contrastare le circostanze che possono intaccare il capitale sociale. In secondo luogo, viene preso in esame un elemento costitutivo della responsabilità per mala gestio, che consegue alla negligenza dei doveri di un amministratore: il danno, inteso sia come l’insorgere di una situazione sfavorevole che, da un punto di vista giuridico, come esito di una norma per la mancata esecuzione di un comportamento e dunque come causa di un obbligo di risarcimento.
Il saggio prende inoltre in esame l’eventuale corresponsabilità per mala gestio del socio, cioè pone la domanda se debba essere considerato responsabile solo chi svolge il ruolo di amministratore o se invece non debbano eventualmente essere inclusi anche i soci, che abbiano influenzato i processi decisionali, al di fuori delle sedi istituzionali a ciò deputate. Sono quindi ricercati indici positivi che consentano di imputare anche a questi ultimi, soprattutto nelle società partecipate dallo Stato o da altri enti pubblici, le conseguenze pregiudizievoli della mala gestio.
Il lavoro di Martuccelli, Di Lorenzo e Occorsio fa così chiarezza su un tema complesso, ma di fondamentale importanza: come evidenziato da Arturo Martucci di Scarfizzi, presidente della Corte dei Conti, nel discorso inaugurale dell’anno giudiziario 2017, la mala gestio costituisce una delle principali cause di dissesto finanziario, di debiti fuori bilancio, di contabilità incerta e di danni di immagine per le società, oltre a produrre uno spreco di risorse e un utilizzo indebito di fondi e finanziamenti.
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