Tra cambiamento climatico e immigrazione c’è un nesso sempre più forte che il Diritto fatica ancora a regolare
23 maggio 2018
Con questa analisi di Alfonso Giordano su cambiamenti climatici e migrazioni, LUISS Open rilancia uno dei temi che saranno al centro del Festival dello Sviluppo Sostenibile cui partecipa anche la LUISS con una serie di attività e formazione fino al 7 giugno.
Complice il dirompente effetto del cambio climatico, le condizioni ambientali hanno guadagnato negli ultimi decenni una particolare attenzione nell’ambito del fenomeno migratorio. Tra i fattori che contribuiscono alla generazione di flussi migratori, infatti, i mutamenti graduali di forza e frequenza delle precipitazioni, delle temperature e degli equilibri eco-sistemici rivestono ormai un ruolo di primo piano. Basti pensare al caso del Pakistan, afflitto da pesanti alluvioni frutto di piogge monsoniche di intensità senza precedenti; a quello del Bangladesh regolarmente esposto all’inondazione delle proprie terre; a quello della Bolivia dove, a causa dell’instabilità climatica e della scarsità cronica di risorse idriche, i periodi di siccità sono diventati sempre più lunghi e intensi; o alla Somalia che, in aggiunta alla situazione di forte inadeguatezza politica, è affetta da gravi siccità. Si tratta di eventi climatici che costringono parti della popolazione di un paese a spostarsi in luoghi diversi da quello d’origine, principalmente all’interno dei confini del paese stesso ma anche all’estero, con pesanti conseguenze per i territori e le popolazioni ospitanti. Inoltre, si sono fatti sempre più frequenti gli eventi naturali estremi – come tifoni, tsunami e uragani – catastrofi che devastano intere zone provocando danni di lungo periodo in paesi che, spesso, vertono già in situazioni di vulnerabilità e precarietà e costringono migliaia di persone a migrare.
È comunque difficile stabilire se le condizioni ambientali possano essere considerate la sola causa di movimenti migratori e, in caso affermativo, in che misura. Gli elementi di carattere ambientale, infatti, agiscono talvolta singolarmente: è quanto si verifica nel caso di un evento naturale insolito e catastrofico, per cui intere comunità sono costrette a fuggire dal proprio luogo d’origine, dando adito al fenomeno appunto dei “profughi ambientali”. Ben più spesso, però, gli eventi ambientali intervengono in concomitanza con altri fenomeni di tipo economico o sociale e, seppur giocando un ruolo importante e spesso di primo piano nel determinare una specifica situazione che induce un individuo o un gruppo a migrare, non possono essere decretati come l’unico fattore responsabile della migrazione. Ad esempio, quando le condizioni ambientali si modificano nel corso di un periodo di tempo prolungato, è difficile che tanto i soggetti coinvolti, quanto gli studiosi della materia, identifichino in questo cambiamento la ragione scatenante della migrazione. Anche nel caso di eventi climatici violenti e inaspettati, accade spesso che la migrazione sia dovuta al fatto che a essere colpite siano, come detto, popolazioni già deboli e poco tutelate.
Non è un caso che a livello internazionale non esista una definizione ufficialmente riconosciuta di “migrante ambientale”. La natura complessa del fenomeno e il suo sovrapporsi con altre circostanze previste dalla legge hanno reso finora impossibile un accordo sull’elaborazione di una definizione condivisa. L’Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, ad ogni modo, ha fornito una “working definition”, volutamente generale e omnicomprensiva. “I migranti ambientali sono quelle persone o gruppi di persone che, a causa di improvvisi o graduali cambiamenti nell’ambiente che influenzano negativamente le loro condizioni di vita, sono obbligati o scelgono di lasciare le proprie case temporaneamente o permanentemente, muovendosi all’interno del proprio paese o oltrepassando i confini nazionali”. Tuttavia, è necessario ricordare che una categoria a sé stante di “migrante ambientale” o, più opportunamente, di “rifugiato ambientale”, non esiste nel diritto internazionale. Ciò significa che le persone che migrano per ragioni ambientali o fuggono da eventi climatici non sono tutelate dal diritto internazionale e, dunque, non possono beneficiare dello status di rifugiato. La Convenzione di Ginevra del 1951, infatti, concede tale status solo a chi è perseguitato per razza, religione, cittadinanza, appartenenza a un gruppo sociale o per le proprie opinioni politiche. Dell’ambiente e delle conseguenze del clima, come è noto, non vi è traccia.
Comunque, che si sia d’accordo o meno sulle cause e sugli effetti del cambiamento climatico – che avrebbe ulteriormente esacerbato, attraverso soprattutto il riscaldamento globale, le pressioni ambientali e accelerato quindi il fenomeno della migrazione ambientale – già nel 2002, secondo l’Alto Commissario per i Rifugiati delle Nazioni Unite, i migranti ambientali, definiti come “persone fuggite a causa di inondazioni, carestie o altri disastri ambientali” erano circa 24 milioni. Le previsioni sul potenziale numero di migranti ambientali entro il 2050, stando alle stime delle organizzazioni internazionali più accreditate come l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni o l’Intergovernmental Panel for Climate Change, si attestano attorno i 200 milioni di persone. Sembra opportuno, dunque, che la Comunità Internazionale se ne occupi più concretamente.
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