L’isola che non c’è (più). I rifugiati ambientali e il diritto di residenza
30 maggio 2018
Il protagonista de L’Isola del giorno prima di Umberto Eco, Roberto de la Grive, nel 1643 approda su un’isola del Pacifico oggi appartenente all’arcipelago delle Kiribati, che si trova a cavallo della linea del cambiamento di data, sull’antimeridiano di Greenwich. In realtà, de la Grive non è proprio approdato: dopo il naufragio, il poveretto trova ricetto su una nave arenatasi di fronte all’isola. Non sapendo nuotare, per tutto il romanzo cercherà di raggiungere l’isola senza riuscirci. E per gran parte della vicenda Eco gli metterà in bocca parole sull’isola che si vede di fronte, l’isola di ieri – l’isola che lui, trovandosi al di là del meridiano, guarda dal domani.
Nella realtà le isole dove si svolge la vicenda immaginaria narrata da Eco potrebbero davvero essere isole di ieri – giacché in un prossimo futuro rischiano di sparire sotto i flutti del mare innalzato dagli effetti del cambiamento climatico. Kiribati è stato il primo luogo del pianeta Terra a entrare nel nuovo secolo e potrebbe essere il primo a uscirne sommerso dalle onde. Le implicazioni etico-politiche di questa possibilità – soprattutto i diritti dei profughi climatici, cioè di coloro che scappano da luoghi resi inabitabili dalle conseguenze del cambiamento climatico – sono l’oggetto di questo testo.
Il cambiamento climatico può intensificare le migrazioni già in corso, anche se non è chiaro in che misura. Quando la conseguenza del cambiamento climatico è la sparizione di un territorio intero, tuttavia, la migrazione è l’unica scelta possibile.
I cittadini degli Stati colpiti dal cambiamento climatico – specialmente se gli effetti di esso annientano completamente il loro territorio – rimangono privi della protezione loro dovuta e sono esposti a minacce ai propri diritti umani fondamentali. Per questa ragione, se scappano dal loro Stato, essi si debbono considerare rifugiati al pari dei richiedenti asilo per ragioni politiche, etniche e religiose.
Sulla base di quest’argomentazione, i profughi climatici sono rifugiati in senso proprio. Si noti, inoltre, che i rifugiati ordinari possono tutt’al più ambire a una ricollocazione temporanea – che finirebbe ove nel loro Paese cessassero le condizioni di pericolo. Per i rifugiati climatici, invece, tornare in patria è impossibile: la patria non c’è più. Quindi, costoro hanno diritto a una ricollocazione permanente in un nuovo territorio. In un sistema internazionale di Stati legittimi, i rifugiati climatici hanno diritto a venire ammessi permanentemente nel territorio di un altro Stato. Questo diritto di ammissione permanente può creare difficoltà.
Il caso dei rifugiati climatici pone infatti dei problemi specifici alla teoria tradizionale dei diritti territoriali. Da un lato, l’idea che i profughi climatici abbiano il diritto di ricuperare un territorio dove vivere, e che abbiano subito un’ingiustizia nel perdere il proprio Paese, è evidente e sembra stare alla base della nozione di Stato territoriale al centro del diritto internazionale e della filosofia politica. Dall’altro lato, i diritti territoriali dei rifugiati climatici come gruppo, se implicano un diritto alla ricollocazione permanente, confliggono in maniera necessaria con i diritti territoriali degli Stati. Siamo di fronte a uno di quei casi dove le vecchie teorie si rivelano del tutto incapaci di comprendere la realtà e la realtà chiede a gran voce una nuova teoria.
Il riconoscimento di singoli rifugiati climatici da parti di Corti nazionali è già iniziato, e probabilmente continuerà. In Italia, per esempio, nel 2017 il Tribunale dell’Aquila ha emanato una sentenza che assegna lo status di rifugiato a un profugo dal Bangladesh, menzionando le inondazioni che si sono abbattute sul Paese come causa della fuga e giustificazione del diritto d’asilo. Una sentenza precedente del Tribunale di Bologna, dello stesso segno, risale al 2016. La circolare del 30 luglio 2015 adottata dalla Commissione nazionale per il diritto d’asilo del Ministero dell’Interno riconosce le «gravi calamità naturali» come causa per la concessione del diritto d’asilo.
Questi sono passi inevitabili e incoraggianti. Ma sono anche i momenti iniziali di un processo che prima o poi porterà a galla la contraddizione fra la sovranità nazionale tradizionalmente intesa e i movimenti di popolazione di massa che caratterizzeranno il nostro prossimo futuro, nell’epoca del cambiamento climatico. Riconoscere lo status dei rifugiati climatici e adottare un regime internazionale globale per la protezione dei migranti climatici e la regolazione dei loro flussi sarà un passo necessario, ma non potrà es-sere un atto isolato: si dovrà necessariamente accompagnare a una revisione profonda della grammatica della sovranità, se non altro per quanto riguarda l’idea di una giurisdizione esclusiva degli Stati sul loro territorio. Ciò che non è riuscito alle varie argomentazioni in favore dei confini aperti e del cosmopolitismo presentate nella discussione dell’ultimo secolo sarà probabilmente una conseguenza dell’inevitabile mutamento del clima globale.
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