Antigone nel XXI secolo. Il caso Riace, l’immigrazione e il principio di legalità

31 ottobre 2018
Editoriale Europe
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La società contemporanea è gaiamente votata alla tecnologia, intesa come progresso ineluttabile. Pertanto, si crede di poter vivere quotidianamente un cammino di “liberazione” dal mito, dalle pastoie misteriose ed ingannevoli del mito. La Storia viene abrogata, in nome della razionalità. Eppure, il mito greco vive, più forte che mai, anche a dispetto di chi vede nei motori di ricerca la soluzione di tutti i problemi.

E quello di Antigone rimane uno dei miti più difficili da cancellare, come confermano ancora Jean Anouilh e Bertolt Brecht, tra i tanti. Il fratello Polinice era morto combattendo contro Eteocle; i Tebani erano prevalsi sugli Argivi e Creonte, tornato sovrano di Tebe, vietò la sepoltura dei duci che avevano assalito la sua città. Ma la sorella Antigone in nome della pietas deliberatamente viola il precetto (“io nacqui per l’amore e non per l’odio”) e accetta senza timore il castigo della sepoltura da viva. Sofocle contrappose la disposizione vigente e legittima (l’editto di Creonte) all’antico principio morale, non scritto, per cui i cadaveri, anche dei nemici, vanno seppelliti per dar loro pace.

Savigny. Se la Francia arrivò al codice civile già nel 1804 e la Germania appena nel 1900 (con il BGB), ciò non fu dipeso da una arretratezza culturale o una tecnicità lacunosa della scuola giuridica tedesca (anzi…), bensì da una lucida, consapevole e romantica opzione culturale, legata al nome di un professore di Marburg e Berlino, F.C. von Savigny, che nel 1814 ingaggiò il celebre Kodifikationsstreit con A.F. Thibaut, favorevole, diversamente da lui, ad una codificazione del diritto tedesco. Savigny si opponeva in nome del Volksgeist, del sentimento popolare (rispetto al freddo codice civile) e influenzò così generazioni di giuristi, magistrati e professori, contrari alla codificazione, ancora ai primi del XX secolo, in nome del profondo sentire comune.

Tra Riace e Bochum: due vicende. In Italia il gip della Procura di Locri aveva disposto l’arresto domiciliare nei confronti del sindaco di Riace, per aver costui con frode affidato a 2 cooperative, prive dei requisiti di legge, la raccolta e il trasporto-rifiuti del Comune, cioè senza l’effettuazione delle procedure di gare (prescritte da normative europee e nazionali) e per aver con falso certificato di stato civile compiuto atti idonei a procurare l’illegale ingresso nel territorio dello Stato di persone straniere. Questi elementi emersero da un’indagine della Guardia di Finanza che aveva approfondito irregolarità negli affidamenti, in favore di enti-gestori dei progetti di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, con indebite rendicontazioni di denaro pubblico, sottraendole a qualsiasi attività di controllo delle spese e procurando a tali associazioni ingiusti vantaggi patrimoniali nell’ordine di svariati milioni di euro. Il tribunale del riesame ha poi revocato la misura cautelare nei confronti del sindaco, ma è emerso un obbligo di dimora lontano dal Comune, per timore che possa reiterare il reato di immigrazione clandestina.

Il sentire comune di varie soggettività si è però mosso in favore di quel sindaco, che, gettando il cuore oltre l’ostacolo, aveva generosamente favorito l’accoglienza in nome del principio morale dell’accoglienza.

Meno nota in Italia è, invece, un’altra vicenda, tedesca, legata al tunisino, predicatore salafita Sami Ben A.: costui percepisce da oltre 10 anni, mensilmente, la somma di 1.168 euro per sé e la sua numerosa famiglia sulla base della legge sui richiedenti asilo (e in forza del programma governativo Hartz IV). Costui è stato nel frattempo condannato penalmente per attività contrarie all’ordine pubblico dello Stato, giacché attivamente legato ad ambienti terroristici. Non è però stato mai allontanato per il timore che il carcere tunisino lo esponesse a trattamenti contrari ai principi della legislazione tedesca. Ma la vicenda ha conosciuto negli ultimi mesi un’accelerazione e una visibilità nell’opinione pubblica tedesca: il 25 giugno l’autorità governativa competente (BAMF) ritenne, infatti, che, mutate le condizione nelle locali carceri, il Sami poteva essere tradotto in Tunisia (come avvenne il 12 luglio); ma il tribunale amministrativo di Gelsenkirchen con provvedimento del 13 luglio confermava il divieto a render esecutiva l’espulsione, pur disposta 13 anni fa. Il ministro dell’Interno del Land ha motivato invocando il Volksempfinden, ossia il sentire popolare. Il Comune di Bochum, luogo di residenza del sullodato, nel frattempo, il 13 agosto, si è espresso contro il rientro del Sami (invocando la “Verunsicherung der Bevölkerung“), ma il tribunale amministrativo di secondo grado, a Münster, ha confermato il 15 agosto la pronuncia e l’obbligo al rientro in Germania.

Si è scatenata una campagna di stampa (Der Spiegel in testa), sintetizzabile nel brillante editoriale del fondatore di Verfassungsblog,  Maximilians Steinbeis, che è stato feroce nel criticare ogni richiamo al sentire profondo del Paese (il Rechtsempfinden). Egli ha avvicinato quell’Empfinden al gesundes Volksgeist, con il quale il nazismo ha pericolosamente e tragicamente innovato le categorie del diritto penale. Il suo ragionamento è impeccabile e ha del pari invocato il tassativo rispetto dell’art. 20, co. 3 del Grundgesetz tedesco (“La legislazione è soggetta all’ordinamento costituzionale, il potere esecutivo e la giurisdizione sono soggetti alla legge e al diritto”).

Singolarmente intesi, i 2 episodi sono ineccepibili: il principio di umanità, nell’un caso; il principio di legalità, nell’altro. Ma la lettura congiunta dei 2 sintomatici episodi induce a riflessione per l’evidente distonia. Il tessuto connettivo di un ordinamento necessita di una trama coerente. Da questi due episodi emerge un contrasto insanabile che evidenzia una lacuna nei principi. E anomia  non è solo in assenza di norme, ma, ancor più grave, indica assenza di principio giuridico.

Chi difende il sindaco di Riace considera la norma un appesantimento burocratico, ma la norma è altro e molto di più. La norma è uno spazio di libertà per i consociati, è un fattore di coesione sociale e di crescita culturale. E il richiamo generico, da taluno operato,  alla “formale legalità nazista” per criticare il formalismo legalitario è sbagliato, perché quel regime, modificando  nel 1935 l’art. 2 del c.p. aveva stravolto il secolare principio del nulla poena, sine lege, ribaltandolo nel nulla lege, sine poena, aprendo la strada a tutte le efferatezze del tribunale supremo del famigerato Freißler, proprio perché aveva soppresso la tassatività nella fattispecie penale.

Chi difende il governo tedesco (sia federale che regionale) non tiene conto che il Sami Ben A. (nel frattempo divenuto latitante, in Tunisia) disponeva di una griglia di diritti rimasti disattesi. Si è in presenza di soggetti pubblici, sia a Riace che a Bochum, che hanno agito legibus soluti. Per evitare di ingrandire la faglia di incomunicabilità fra chi è favorevole e chi perplesso verso politiche d’accoglienza ed inclusive bisogna scegliere.

E rivive, quindi, Antigone. Ogni scelta (economica, giuridica, politica o sentimentale che sia) comporta un costo: la stessa Antigone pagò il prezzo supremo. Al di là di facili apriorismi, che porterebbero a privilegiare opzioni esclusivamente di merito, si pone il problema profondo del ruolo delle regole e il problema dell’esistenza necessaria di una tavola di valori condivisi. Altrimenti, si scivola nell’anomia lasciando incerto (per il cittadino e per lo stesso immigrato) il contenuto della giuridicità.

In sintesi, osservando le cose con gli occhiali della Storia, qual è il senso della legalità offerto all’immigrato? Non è inclusiva, ma elusiva una società che abdichi al suo dovere di chiarire l’asse portante delle sue regole. Qual è il rapporto dell’immigrato di fronte alla disposizione scritta, legittimamente vigente e in vigore? Quale il criterio per cui la disposizione può essere, talora, non applicata?

L'autore

Romano Ferrari Zumbini è titolare di Storia del diritto presso la Luiss, dove ha insegnato Storia delle codificazioni moderne e Storia delle costituzioni, e dove è anche docente presso la School of Government


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