La Saga Taricco: la Corte Costituzionale italiana continua il suo viaggio in Europa

15 maggio 2019
Intervista Open Society off
FacebookFacebook MessengerTwitterLinkedInWhatsAppEmail

In una prospettiva di crescita accademica e professionale, quali sono a Suo parere i “passaggi” fondamentali che contribuiscono alla costruzione di un “track record” di eccellenza?

La risposta a questa domanda varia a seconda dei settori di intervento e delle aree disciplinari. Per quanto riguarda la comunità dei giuristi, un passaggio fondamentale è sicuramente la pubblicazione di lavori monografici. Partecipare al dibattito attraverso la pubblicazione su riviste e assistere a convegni è molto importante, ma il momento nel quale avviene il riconoscimento del ricercatore da parte della comunità scientifica rispetto a un determinato tema di studi rimane comunque il momento in cui si pubblica una monografia.

D’altra parte, bisogna anche tenere presente che per il settore dei giuristi non è così semplice aprirsi all’internazionalizzazione, e questo vale soprattutto per alcune aree del diritto. Ad esempio, io mi occupo del diritto costituzionale, che è tradizionalmente una materia “interna”, benché ormai sempre più aperta al confronto, innanzitutto nell’ambito dell’Unione europea e dell’Europa più allargata. Perciò, è giusto che un ricercatore di ambito giuridico partecipi il più possibile a call for papers internazionali, si inserisca nel mercato internazionale con book proposals, e soprattutto pubblichi articoli su riviste peer reviewed riconosciute a livello internazionale.

Per fare questo, e anche per acquisire i necessari contatti e per avere un confronto più diretto con la realtà internazionale, è fondamentale fare un po’ di esperienza di ricerca all’estero, ad esempio sfruttando il periodo del dottorato, o ancora meglio quello del post-doc in cui si ha una posizione più definita per trascorrere all’estero anche solo qualche mese, calandosi anche in una realtà universitaria diversa. Questo secondo me è imprescindibile.

Uno dei concetti fondamentali su cui si basa la Sua pubblicazione è la dottrina dei “contro-limiti”: potrebbe descriverci in breve in che cosa consiste?

Il termine “contro-limiti” è una delle conseguenze dell’interazione tra la Corte Costituzionale, quindi – diciamo – il mondo istituzionale, e la comunità dei giuristi accademici: la parola “contro-limiti” è stata infatti coniata a cavallo tra gli anni ’60 e ’70 da Paolo Barile, maestro costituzionalista fiorentino, commentando le varie sentenze della Corte Costituzionale che riguardavano in qualche modo il rapporto che sussisteva all’epoca tra il diritto costituzionale e il diritto delle Comunità europee, oggi diremmo l’Unione europea. Lo scopo della Dottrina è proprio quello di definire quali sono quegli ambiti che il diritto comunitario non può violare, portare alla deroga, portare a un contrasto con i principi fondamentali della nostra Costituzione, in particolare con quelli che la Corte costituzionale ha definito nel tempo i principi supremi, che non possono essere cambiati all’interno dell’ordinamento con una revisione costituzionale né dal di fuori dell’ordinamento mediante un qualunque intervento del diritto sovranazionale.

Ripercorrendo i diversi episodi della “saga”, in che termini la cosiddetta “regola di Taricco” influisce nel complesso rapporto tra “Corti” e, in particolare, nel complesso percorso della Corte costituzionale italiana verso l’integrazione europea?

Questo è uno dei casi più discussi e commentati degli ultimi anni perché abbiamo avuto, nel dialogo tra le Corti, l’affermazione di un principio di diritto da parte della Corte di giustizia che ha ravvisato un contrasto tra le regole fondamentali del diritto penale interno, quelle sulla prescrizione, e l’obbligo, che gli Stati hanno assunto a livello di Unione europea, di combattere le frodi fiscali. Queste impattano sulle risorse dell’Unione europea, posto che quest’ultima abbia una compartecipazione al gettito IVA. Da lì si è scatenata una saga appunto. Hanno avuto luogo una serie di decisioni, almeno due della Corte costituzionale alla quale ne sono seguite altre e almeno due sentenze della Corte di giustizia e una serie ulteriore di decisioni dei giudici di merito, che andavano dalla fedeltà all’impegno preso a livello di Unione europea di combattere le frodi, al fatto che questo non può avvenire in violazione dei principi supremi tra i quali quello fondamentale di legalità in materia penale, per cui è soltanto il legislatore interno che può porre in essere le condizioni per la punibilità dell’individuo.

Quali sono i principali elementi di novità che la “saga Taricco” ha introdotto in relazione al rapporto tra gli ordinamenti giuridici nazionali e il diritto europeo?

Le principali novità sono due. Innanzitutto, per la prima volta la Corte costituzionale italiana ha utilizzato l’idea di identità costituzionale, quindi mettendo in continuità la teoria dei “contro-limiti”, che aveva elaborato sin dagli anni ’70, con questa nuova idea dell’identità costituzionale degli Stati membri che nell’articolo 4 del Trattato sull’Unione europea è stato inserito col Trattato di Lisbona, quindi nel 2009. Oltre al fatto di aver integrato una dottrina prettamente “interna” in una fonte dell’Unione europea ci dà l’idea della natura composita dell’ordinamento tra il livello costituzionale e il livello di Unione europea.

In secondo luogo, l’ulteriore novità è che nei fatti – questa è la lettura che do io della Saga – ci troviamo davanti alla prima applicazione dei “contro-limiti” in via non formale, perché la Corte costituzionale italiana, in fin dei conti, decide rigettando le questioni, quindi non dichiarando l’incostituzionalità della legge che autorizza la ratifica dei Trattati europei, però, nei fatti, rispondendo in maniera negativa al tentativo di mediazione che la Corte di giustizia aveva provato a operare e quindi dichiarando che, a prescindere da quando era intervenuta la prima sentenza alla Corte di giustizia fissando la regola Taricco di cui parlavamo prima. A prescindere da quali siano le condizioni di contesto, l’ordinamento italiano non può accettare che alcuna limitazione all’applicazione dell’istituto della prescrizione possa giungere dal diritto dell’Unione europea.

La “saga Taricco” sembra aver fatto emergere una sorta di “rinnovato protagonismo” della Corte costituzionale italiana: quali sono, a Suo parere, le ragioni alla base del rafforzamento del ruolo chiave della stessa Corte nella gestione del rapporto tra diritto interno e diritto dell’Unione europea?

Da questo punto di vista l’Italia ha avuto un approccio all’integrazione europea diversa da quella degli altri Stati. Mentre gli altri Stati hanno ripetutamente modificato le loro Costituzioni per regolare il rapporto tra ordinamento interno e ordinamento europeo (dunque con una decisione politica quale è la revisione costituzionale), l’Italia basa tutt’ora il rapporto con l’Unione europea sull’articolo 11, che peraltro era stato pensato per tutt’altro fine, per la partecipazione dell’Italia alle Nazioni Unite e in generale alle organizzazioni internazionali. È stato possibile mantenere lo stesso disposto costituzionale in un rapporto che è completamente cambiato, prima con la creazione delle Comunità europee, poi con la creazione dell’Unione europea e nelle varie modifiche dei Trattati che sono intervenute, proprio grazie al fatto che l’articolo 11 ha avuto una interpretazione evolutiva data dalla Corte costituzionale e che ci viene confermato appunto dalla “Saga Taricco”. La Corte costituzionale si pone come l’unico interprete della Costituzione e dunque come l’unico che tramite l’Articolo 11 e le sue interpretazioni può definire quali elementi del diritto dell’Unione europea violano o possono violare i principi supremi della nostra Carta costituzionale, e quali invece possono essere interpretati in maniera ad essa costituzionalmente conforme.

intervista a

Giovanni Piccirilli è ricercatore di Diritto costituzionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Luiss, dove è anche Vice Direttore del Centro di Studi sul Parlamento, Coordinatore del Corso di Perfezionamento in Drafting legislativo (organizzato nell’ambito della Luiss School of Law), e academic coordinator dell’Erasmus + Joint Master on “Parliamentary procedures and legislative drafting“, co-organizzato dalla Luiss, dall’Università Complutense di Madrid e dall’Institute of Advanced Legal Studies di Londra.


Newsletter