Effetti della pandemia sul mercato del lavoro: misure di sostegno e sostenibilità finanziaria
2 aprile 2020
La pandemia causata dal coronavirus, oltre a colpire nella quotidianità tutti i cittadini italiani, ha avuto pesanti e rilevanti effetti sulle imprese e sui lavoratori dalle stesse impiegati. Le misure di riduzione del contatto sociale hanno infatti, per un verso, imposto la totale chiusura di quelle operanti nei settori non essenziali e, per altro verso, determinato per quelle afferenti (direttamente od indirettamente) a tali settori, l’adozione di misure organizzative che mirino alla salvaguardia delle salute dei lavoratori coinvolti, favorendo lo smart working ed imponendo misure di separazione fisica nei locali aziendali, nonché, nei limiti di attuale disponibilità, l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
Le misure adottate dal legislatore nei provvedimenti emergenziali si pongono in un’ottica di virtuosa semplificazione, tanto relativamente al ricorso al lavoro agile (rispetto al quale viene meno l’obbligo di stipulare accordi individuali e si registra la positiva estensione anche alle pubbliche amministrazioni), quanto con riferimento all’erogazione delle prestazioni di integrazione salariale, caratterizzata da una forte deregulation dei requisiti e delle procedure di accesso, nell’ambito delle quali, però, si è comunque mantenuta l’importante fase del coinvolgimento preventivo delle organizzazioni sindacali.
Ritorna, inoltre, l’istituto della cassa integrazione guadagni in deroga – in precedenza esaurita in conseguenza delle riforme degli ammortizzatori oggetto del d.lgs n. 148/2015 – che mantiene l’originario meccanismo di concessione su base regionale e rappresenta, di fatto, lo strumento di chiusura del modello protettivo, consentendo l’erogazione del trattamento a tutti i datori di lavoro esclusi dall’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria, nonché delle prestazioni erogate dal fondo di integrazione salariale e dagli altri fondi di settore.
La (temporanea) estensione erga omnes dei trattamenti di integrazione salariale e, quindi, la possibilità per gli imprenditori di mantenere in essere i rapporti di impiego a fronte della riduzione o integrale sospensione degli oneri retributivi e contributivi, costituisce la misura che ha consentito al legislatore di disporre, per sessanta giorni decorrenti dal 17 marzo 2020, il divieto per i datori di lavoro di avviare nuove di procedure di licenziamento collettivo, nonché di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (indipendentemente dalla dimensione occupazionale dell’impresa).
È quindi evidente il tentativo di “congelare” i livelli occupazionali alle epoche anteriori alla diffusione del contagio, favorendo la sospensione dei rapporti di lavoro – accompagnata dall’erogazione a favore dei dipendenti interessati delle prestazioni degli ammortizzatori sociali (anche in deroga) – e la successiva riattivazione non appena vengano meno le misure di distanziamento sociale ad oggi in essere.
Si tratta di una scelta del tutto condivisibile, ma, per la dimensione massiva delle misure adottate, particolarmente dispendiosa per le pubbliche finanze.
L’Ufficio Parlamentare di Bilancio, difatti, nella propria relazione sul decreto Cura Italia, ha quantificato in circa 13,5 miliardi al mese le risorse necessarie per garantire l’integrazione salariale a tutti i lavoratori le cui imprese abbiano sospeso o ridotto l’attività a causa della pandemia e delle misure di contenimento, o nelle quali fosse già in erogazione una forma di integrazione salariale (che viene quindi prolungata).
Il tema rilevante diviene, pertanto, quello della sostenibilità delle misure in materia di supporto del mercato del lavoro e, quindi, della possibilità di procedere al relativo finanziamento in deficit (stante l’evidente impossibilità di ricorrere alla leva contributiva ed a quella fiscale).
Sul punto, sarà essenziale il risultato della riflessione delle istituzione europee circa la definizione di meccanismi finanziari volti a sostenere gli Stati membri nella gestione delle conseguenze economiche della pandemia, con la speranza che prevalgano opzioni che evitino l’adozione di regimi di condizionalità forte – assimilabili a quelli oggetto dei memoranda imposti dalla Troika in occasione della precedente crisi dei mercati finanziari – che potrebbero avere conseguenze gravemente regressive sul piano della tutela dei diritti sociali.
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