Ecco cosa può fare il diritto se gli Stati si alleano per violare le norme internazionali
30 giugno 2020
Forma di aiuto, assistenza o violazione di norme internazionali?
L’attualità internazionale pone in evidenza numerosi casi di complicità fra Stati, relativi cioè a forme di aiuto o assistenza da parte di uno o più Stati a favore di altri Stati al fine di commettere violazioni di norme internazionali. Fra le ipotesi recenti in tema di complicità interstatale possono richiamarsi i casi di vendita di armi e materiale bellico nonché di comunicazione di informazioni di intelligence a Paesi coinvolti in conflitti armati interni o internazionali, come avvenuto a favore dell’Arabia saudita in relazione alla brutale campagna militare aerea condotta nello Yemen per contrastare gli insorti Huthi, oppure l’assistenza economica, logistica e talora militare assicurata alla Libia da taluni Paesi europei, fra i quali l’Italia, allo scopo di prevenire a tutti i costi l’immigrazione clandestina, senza considerare le gravi violazioni dei diritti umani perpetrate dalle autorità libiche. Ben nota è infine la famigerata pratica delle extraordinary renditions (“consegne straordinarie”) in relazione alla quale diversi Paesi europei, fra i quali anche in questo caso purtroppo l’Italia (v. il caso della rendition dell’Imam di Milano, Abu Omar), ed extraeuropei si sono resi complici soprattutto degli Stati Uniti al fine di arrestare e trasferire presso centri di detenzione talora segreti individui ritenuti coinvolti in azioni terroristiche, al di fuori di qualsivoglia garanzia di natura sostanziale e procedurale a favore di tali soggetti (per una analisi di tale prassi si veda la sentenza del 13 dicembre 2012 resa dalla Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso El-Masri c. Ex Repubblica iugoslava di Macedonia).
La complicità nel diritto internazionale
Le questioni teoriche e pratiche concernenti le forme di complicità nel diritto internazionale, che si differenziano in modo significativo da quelle proprie dei sistemi giuridici nazionali, sono molteplici e riguardano, ad esempio, la natura, il contenuto e l’applicazione concreta della regola internazionale sulla complicità fra Stati codificata nell’art. 16 del progetto della Commissione del diritto internazionale sulla responsabilità degli Stati, definitivamente approvato dall’Assemblea generale dell’ONU nel 2001. La regola in esame è stata ritenuta corrispondente a una norma di diritto internazionale generale dalla Corte internazionale di giustizia nella sentenza del 26 febbraio 2007, relativa al caso dell’Applicazione della Convenzione sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio (Bosnia-Erzegovina c. Serbia e Montenegro, in I.C.J. Reports, 2007, p. 217, par. 420). Sebbene la norma consuetudinaria sopra richiamata abbia un ambito di applicazione ben delimitato, relativo alle ipotesi di complicità fra Stati, non mancano affatto nella prassi casi di finanziamento e sostegno anche di natura militare ad opera di Stati nei confronti di attori non statali, quali per esempio i gruppi armati, come emerge dalle vicende oggetto della controversia fra Ucraina e Russia in relazione al verosimile sostegno russo verso le fazioni armate operanti nella parte orientale dell’Ucraina (la controversia è stata sottoposta nel 2017 all’esame della Corte internazionale di giustizia: v. il caso dell’Applicazione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo e della Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, Ucraina c. Federazione russa). Inoltre, esiste un regime giuridico ad hoc concernente sia l’ipotesi della complicità di organizzazioni internazionali nella commissione di illeciti da parte di Stati o altre organizzazioni, sia l’ipotesi opposta costituita da uno Stato che aiuta o assiste un’organizzazione internazionale nella commissione di un illecito (Commissione del diritto internazionale, progetto approvato nel 2011 sulla responsabilità delle organizzazioni internazionali, articoli 14 e 58). Queste ulteriori forme di complicità rilevanti in ambito internazionale possono ad esempio verificarsi durante l’espletamento di operazioni di peace-keeping o peace-enforcement condotte dall’ONU o da organizzazioni regionali competenti in tema di mantenimento della pace della sicurezza internazionali.
L’efficacia delle norme internazionali
Questioni più specifiche e particolarmente controverse in dottrina attengono inoltre al fatto se la norma internazionale sulla complicità fra Stati vada applicata in modo “isolato”, oppure se sia possibile applicarla congiuntamente ad altre regole internazionali, quali ad esempio le norme che prevedono forme speciali di complicità (es. art. III, lett. e, Convenzione del 9 dicembre 1948 sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio), oppure il regime internazionale stabilito in tema di responsabilità dello Stato per violazioni gravi di norme cogenti (art. 40 ss. del citato progetto 2001 sulla responsabilità dello Stato). Sotto il profilo teorico e pratico assume poi particolare importanza l’analisi dell’elemento “soggettivo” dell’illecito concernente la complicità fra Stati, costituito dai due fattori della conoscenza, da parte dello Stato complice, della condotta lesiva dello Stato assistito e dell’intenzione di agevolarne la commissione dell’illecito. In proposito, va rilevato che un’applicazione rigorosa del pur complesso fattore soggettivo dell’illecito in questione consente di distinguere i casi di complicità fra Stati dalle auspicabili e legittime condotte aventi ad oggetto la cooperazione interstatale.
Alla luce dell’esame delle fonti normative rilevanti in materia di complicità interstatale e della giurisprudenza interna e internazionale, è da ritenere che la norma consuetudinaria di cui all’art. 16 del richiamato progetto, pur con le oggettive difficoltà di applicazione segnalate in dottrina, costituisca un “argine” significativo al fine di evitare, o comunque ridurre gli ormai frequenti casi di complicità interstatale, come pure di assistenza a favore di gruppi armati, entità terroristiche e persino imprese multinazionali, queste ultime operanti soprattutto in Paesi poveri le cui autorità assicurano talora controlli di sicurezza ricorrendo illegittimamente alla forza nonché obbligando il personale locale a condizioni di lavoro intollerabili, come dimostrato dal recente caso della multinazionale canadese Nevsun in relazione alle violazioni dei divieti di lavoro forzato, schiavitù e trattamenti inumani o degradanti avvenute in una miniera in Eritrea (sulla questione, v. la sentenza della Corte suprema canadese del 28 febbraio 2020). Inoltre, appare utile notare che il ricorso alla norma sulla complicità a livello internazionale, se valutato insieme all’applicazione contestuale di altri principi e norme internazionali che vietano determinate condotte configurabili come “complici” o che assicurano un regime di responsabilità “aggravata” nell’ordinamento internazionale, rappresenta un utile strumento al fine di sanzionare soprattutto violazioni di particolare gravità che pregiudicano il rispetto di valori fondamentali della comunità internazionale.
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