La rivoluzione tecnologica e gli effetti sul legislatore. Un’indagine giuridica sulla blockchain
12 luglio 2020
Il legislatore e la quarta rivoluzione industriale
La storia ci insegna che, da sempre, il legislatore è gravato dal compito di inseguire i nuovi ritrovati tecnologici, al fine di ricercare una soluzione regolamentare che possa soddisfare gli interessi della società e mantenere un equilibro tra le contrapposte esigenze. Basti pensare ai primi editti per disciplinare l’uso della moneta o della stampa, oppure ai moti innescati dalle rivoluzioni industriali. L’avvento di Internet ha segnato, secondo l’opinione comune, l’inizio della quarta rivoluzione industriale, innescando un meccanismo di profondo cambiamento sociale e di sovversione di alcuni principi dell’economia e del diritto.
Con riferimento alla dimensione economica, il tramonto della catena classica di distribuzione e l’avvento della sharing economy per la fruizione di beni o servizi, e nel mondo della finanza, la nascita della distributed economy, hanno portato alla deriva l’esistenza di un mondo parallelo rispetto all’economia tradizionale. Parimenti, guardando alla dimensione giuridica, risulta ormai evidente che l’identità della persona trova oggi un riflesso nello spazio virtuale, ove si svolge parte rilevante della vita di relazione e si concludono negozi giuridici per la soddisfazione dei bisogni quotidiani. In questa dimensione interconnessa emergono nuovi interessi, tra cui quello alla tutela dell’identità digitale e al controllo dei dati personali. L’oggetto del diritto di proprietà assume contorni sempre più dematerializzati e l’esercizio dei relativi diritti dipende dall’effettivo potere di fatto su codici, dati e informazioni, anziché dalla signoria di fatto su un bene fisico.
Il fenomeno della blockchain
Se potessimo guardare con le lenti del sociologo il fenomeno della blockchain, ci renderemmo conto della moltitudine di moti rivoluzionari che essa – ovunque nel mondo – ha innescato. La caratteristica peculiare di questo nuovo fenomeno è la comprovata tendenza all’espansione in senso sia orizzontale che verticale.
La prima direttrice di movimento descrive la capacità della tecnologia a registro distribuito di raggiungere ogni punto del globo che sia servito dalla rete Internet. Per rendersene conto è sufficiente richiamare all’attenzione gli esempi, emblematici, delle numerose iniziative intraprese nel settore degli aiuti umanitari, che dimostrano come la blockchain possa essere un valido incentivo per istituire nodi dell’infrastruttura anche in Paesi tecnologicamente arretrati.
La seconda direttrice di moto – in senso verticale – indica la duttilità di questa nuova tecnologia a molteplici utilizzi tanto nel settore pubblico quanto in quello privato. Non occorre attardarsi oltre per ribadire come essa sia riuscita a monopolizzare l’attenzione degli Stati, delle Organizzazioni Internazionali, degli investitori, delle imprese, e dei consumatori, dando luogo a numerosi progetti applicativi nell’ambito dell’attività svolta da ciascuno degli attori della scena economica e istituzionale.
A tale duplice forza espansiva, deve aggiungersi un terzo movimento, di segno opposto e consequenziale ai primi due: l’arretramento, l’erosione della signoria del diritto sulla regolazione dei rapporti sociali, determinata dall’avanzamento della blockchain e, in generale, del codice di programmazione quali strumenti alternativi al linguaggio naturale (orale e scritto) per costituire, regolare ed estinguere rapporti giuridici. Il dogma del linguaggio naturale e dell’azione umana intenzionale, quale unico motore all’origine della nascita e della fine dell’obbligazione, sembra incrinarsi davanti alla presa di coscienza che l’obbligazione, come la norma, possono ora esprimersi in una forma del tutto nuova, nel linguaggio delle Tre Leggi della Robotica di Asimov.
La vocazione trasversale e transnazionale della tecnologia a registro diffuso è dunque il motore di questa rivoluzione. E la storia ci insegna che ogni moto rivoluzionario sia destinato a giungere – in tempi anche piuttosto rapidi – sullo scranno del legislatore, il quale sarà tenuto ad intervenire per evitare, o quantomeno arginare, la rottura degli schemi giuridici tradizionali.
Un fenomeno nuovo da studiare
A conferma della natura rivoluzionaria del fenomeno in esame basti pensare ai macroscopici punti di tensione cui esso dà luogo in relazione ai limiti imposti dal diritto pubblico (tutela della concorrenza, dei mercati finanziari e del gettito fiscale; repressione dei fatti illeciti di rilievo penale) e alle norme imperative riconducibili alla sfera del diritto privato (tipicità del negozio giuridico e dell’esecuzione forzata, statuto di protezione dei consumatori, disciplina del credito al consumo e della formazione del capitale societario). Ciononostante, il dibattito pubblico e l’attenzione della dottrina si sono concentrati soltanto su alcune delle questioni degne di nota, tralasciandone altre parimenti rilevanti.
Numerose sono le questioni che si prospettano all’attenzione dei regolatori: alcune di queste hanno già interessato gli attori della scena politica internazionale e incentivato forme di collaborazione spontanea o iniziative multilivello; altre sono ancora in una fase di incubazione, ma si teme che, cessato il periodo di latenza, evolveranno ben presto in problematiche di tutto spessore. Si pensi al delicatissimo rapporto tra trading valutario virtuale e mercati finanziari, che rischia di essere compromesso dall’inerzia del legislatore nel disciplinare la materia; oppure all’incidenza della nuova dimensione finanziaria sulle variabili economiche generali. Ecco dunque che temi di diritto internazionale, scienza ed economia politica si fondono tra loro in un incontro dai tratti decisamente peculiari.

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