Il “caso Davigo” è solo l’inizio di una riflessione sulla natura del CSM

22 ottobre 2020
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Il legame tra magistratura ordinaria e CSM

Il 19 ottobre 2020 il Consiglio Superiore della Magistratura ha dichiarato la cessazione dalla carica di uno dei suoi componenti, Piercamillo Davigo, in ragione del compimento del 70simo anno d’età, che per i magistrati corrisponde al momento dell’obbligatorio collocamento a riposo per sopraggiunti limiti d’età per il servizio attivo. Contestualmente, il CSM ha convalidato l’elezione del componente subentrante, primo dei non eletti tra i magistrati che esercitano funzioni di legittimità in occasione delle elezioni per il rinnovo dei suoi componenti “togati”, svoltesi l’8 e 9 luglio 2018.
La vicenda, certamente amplificata dalla notorietà del protagonista, ha una valenza sistematica generale e potrà permettere di far luce, magari sulla base degli eventuali sviluppi in sede giurisdizionale, sul rapporto tra la magistratura ordinaria e l’organo posto a garanzia della sua autonomia.

La sua autonomia

La delibera del CSM – di approvazione della proposta della Commissione per la verifica dei titoli (a sua volta avanzata a seguito di un parere reso dall’Avvocatura dello Stato) – ha fatto leva sulla necessaria permanenza nelle funzioni dei componenti dell’organo, ritenendo che l’obbligatorio collocamento a riposo fosse, di per sé, causa di cessazione dalla carica. In particolare, è stata valorizzata la legge sul funzionamento del CSM (n. 195 del 1958), che – nel disciplinare la composizione della Sezione disciplinare – prevede la presenza al suo interno di un magistrato di Corte di cassazione “con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità”. La permanenza di un magistrato ormai a riposo è stata ritenuta inconciliabile con tale “effettività” delle funzioni, dovendosi escludere altresì che Davigo potesse rimanere in carica anche ove estromesso dalla Sezione disciplinare al fine di non privare questa di un componente effettivo o supplente. Altrettanto, si è notato che la legge del 1958 fissa il quorum funzionale per la validità delle sue deliberazioni riferendosi alla presenza di “almeno dieci magistrati e di almeno cinque componenti eletti dal Parlamento” Di conseguenza, nell’impossibilità di conteggiare il componente ormai a riposo – in quanto non più “magistrato” – si sarebbe finiti per inficiare la validità delle delibere in ragione della erronea composizione dell’organo. La possibile argomentazione contraria, derivante dal tenore letterale dell’art. 104 Cost. (secondo il quale “i membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni”), è stata respinta, essendo ritenuta relativa alla durata della carica dell’organo nel suo complesso, e non dei suoi singoli componenti.

La disciplina delle candidature

Va tuttavia sottolineato come la cessazione della carica di componente del CSM per sopravvenuta collocazione a riposo dalla magistratura non sia oggetto di specifiche previsioni costituzionali né legislative. Altrettanto, la disciplina relativa alla presentazione delle candidature non prevede limitazioni nell’elettorato passivo per coloro che sarebbero collocati a riposo nel corso del mandato. Anzi, nella stratificata evoluzione normativa che si è avuta in relazione al procedimento di elezione dei componenti dell’organo, per una certa fase – tra il 1975 e il 1990 – è stata in vigore una disposizione, poi abrogata, che prevedeva esplicitamente meccanismi di sostituzione per i componenti cessati dalla carica per la perdita dei requisiti di eleggibilità. Questo elemento – nella continuità del dettato costituzionale – testimonierebbe la soppressione della previsione di cessazione dalla carica per i componenti collocati a riposo, in direzione dunque opposta rispetto alla delibera assunta nel caso in commento.
Più in generale, sembra che la vera posta in palio in questa vicenda, al di là della figura – pur evidentemente caratterizzante – di Davigo, sia la definizione della natura del CSM e, in particolare, del ruolo della sua componente “togata”. Nella lettura fatta propria con la delibera in commento, si accentuano elementi di rappresentanza quasi di natura privatistica, se non al limite del corporativismo, ritenendo ammissibile l’esercizio del mandato soltanto da parte di magistrati destinati a rientrare nelle funzioni al termine dello stesso. Non a caso, ricorre a più riprese il termine “autogoverno” come sintesi della missione istituzionale del CSM, che la Costituzione non utilizza e che contribuisce a enfatizzare il rapporto tra la magistratura ordinaria e la componente “togata”, in senso quasi escludente rispetto alla componente “laica”.

La componente “togata” e  quella “laica”

Sul fronte opposto si staglia una visione maggiormente oggettivizzata delle funzioni dell’organo e del suo rapporto con la magistratura ordinaria, privilegiando un maggiore distacco della componente “togata” elettiva dalla parte “rappresentata”, nell’auspicio di un rapporto di maggiore “fusione” con la componente “laica” (oltre che con i membri di diritto). In questa seconda prospettiva, i requisiti di eleggibilità devono essere posseduti soltanto al momento dell’elezione e successivamente al momento elettivo si instaurerebbe quella cesura propria del mandato rappresentativo, per di più da svolgersi in un organo composto anche da soggetti di derivazione diversa e ulteriore.
Le due visioni citate sono del resto fatte proprie anche da parte degli stessi componenti del CSM, che non a caso si sono divisi nel voto sulla delibera, che ha registrato 13 voti favorevoli, 6 contrari e 5 astenuti. A partire da questa vicenda e dai suoi eventuali sviluppi in sede giurisdizionale potrebbe aprirsi una riflessione generale sul ruolo istituzionale del CSM, magari tale da indirizzare anche i processi di auto-percezione dell’organo e della sua funzione nel complesso dell’ordinamento costituzionale.

L'autore

Giovanni Piccirilli è ricercatore di Diritto costituzionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Luiss Guido Carli, dove è anche Vice Direttore del Centro di Studi sul Parlamento, Coordinatore del Corso di Perfezionamento in Drafting legislativo.


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