Rifugiati: la Convenzione di Ginevra è ancora un efficace strumento di protezione?
8 luglio 2021
Il 28 luglio si celebra in tutto il mondo il 70esimo anniversario della firma della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati. Più di 150 Stati hanno aderito a questa pietra miliare del sistema internazionale di protezione dei rifugiati. Sono in molti a chiedersi quale sia veramente, oggi, la valenza della Convenzione in uno scenario globale completamente diverso rispetto a quello del 1951. Si dirà che non è più uno strumento in grado a dare delle risposte agli esodi dei tempi attuali, che bisogna “modernizzare” il testo.
Di fatto, la Convenzione non ha mai subito un emendamento, se non si vuole contare il Protocollo di New York del 1967 che ha abolito l’anacronismo della limitazione temporale che aveva circoscritto applicazione della Convenzione ai soli avvenimenti anteriori al 1951. La comunità internazionale non si è mai messa d’accordo per arrivare, a livello globale, ad una revisione o integrazione del testo. L’evoluzione del concetto di rifugiato e della protezione internazionale si è verificata invece a livello regionale, dalla Convenzione dell’Organizzazione di Unità Africana del 1969 sui problemi specifici dei rifugiati in Africa, alla Dichiarazione di Cartagena del 1984 sui rifugiati in America Latina, all’introduzione della protezione sussidiaria, dal 2003, da parte dell’Unione europea. Strada facendo, la definizione del termine rifugiato nell’articolo 1 della Convenzione di Ginevra, limitata a vittime o potenziali vittime di persecuzioni per motivi etnici, religiosi, politici, di nazionalità o di appartenenza a un determinato gruppo sociale, è stata estesa per includere anche vittime di altri gravi violazioni dei diritti umani, nonché i rifugiati per motivo di conflitti armati.
Lo stesso principio di non-refoulement, il divieto di esporre una persona al rischio concreto per la vita o la libertà attraverso il respingimento alla frontiera, l’espulsione o l’estradizione si è evoluto attraverso altri strumenti sui diritti umani, per esempio la Convenzione delle Nazioni Unite contro la Tortura. I più recenti strumenti non contemplano più le limitazioni al principio di non-refoulement così come viene formulato nell’articolo 33 della Convenzione del 1951, limitazioni tanto della ratio personae, in quanto l’applicabilità del divieto si limita ai rifugiati e ai richiedenti asilo, quanto alla deroga per motivi di salvaguardia della sicurezza dello Stato.
Pertanto, se la definizione universale del rifugiato appare oggi troppo stretta e l’essenza della protezione fornita dalla Convenzione di Ginevra in forma del divieto di refoulement viene comunque garantita, in modo più ampio, dalla normativa universale e regionale sui diritti umani – cosa rimane?
A nostro avviso, rimangono alcuni aspetti fondamentali. In primis, rimane il fatto che la Convenzione di Ginevra rappresenta tuttora l’unico strumento globale vincolante in materia di rifugiati, riconosciuto formalmente dalla maggioranza degli Stati di tutti i continenti. In secondo luogo, la Convenzione costituisce il testo di riferimento per tutte le normative regionali e nazionali relative ai rifugiati, per esempio anche per la garanzia del diritto d’asilo dell’articolo 18 della Carta della UE sui diritti fondamentali. In terzo luogo, nonostante la creazione di status complementari di protezione come quella sussidiaria o quella umanitaria o, in Italia, la “protezione speciale”, il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione del 1951 fornisce la protezione più completa e durevole, e include un insieme di diritti superiori rispetto ad altre forme di protezione. Infine, anche Stati, in Europa e altrove, che attualmente perseguono delle politiche di forte restrizione al diritto d’asilo, non hanno mai espresso l’intenzione di denunciare la loro adesione alla Convenzione e quindi sono comunque vincolati a rispettare gli obblighi che ne derivano. Riteniamo, dunque, che ci siano motivi sufficienti per augurare lunga vita alla Convenzione di Ginevra del 1951.