La Corte costituzionale ha deciso di rinviare di un anno la trattazione riguardo all’ergastolo ostativo. I dubbi di costituzionalità riguardano l’impossibilità di beneficiare della liberazione anticipata quando la persona condannata all’ergastolo sia stata giudicata a reati di stampo mafioso. Il rinvio deciso dalla Corte costituzionale si espone a valutazioni di segno diverso a seconda della prospettiva da cui si decide di commentare la decisione. Vediamo perché.
La scelta del Guardasigilli di inviare gli ispettori a Trapani, dopo l’intercettazione di talune comunicazioni di diversi giornalisti – alcune delle quali fra una giornalista e il suo avvocato – pone nuovamente al centro del dibattito pubblico, da un lato, il divieto di intercettare comunicazioni riservate degli avvocati; dall’altro, il delicato e problematico rapporto fra giustizia penale e informazione.
Per escludere l’ammissibilità della costituzione di parte civile occorrerebbe individuare le ragioni che rendono incompatibile nel procedimento a carico degli enti la relativa disciplina stabilita nel codice di procedura penale. Ma non ve ne sono. Al contrario, a favore dell’ammissibilità della costituzione della parte civile depone la prevista formalizzazione del ruolo del danneggiato in una molteplicità di contesti disciplinati dal d. lgs. n. 231 del 2001.
La modifica da parte del Governo, seppur provvisoria, del giudizio penale di appello suscita alcune riflessioni. Il punto di Maria Lucia Di Bitonto
La fisionomia attuale del sistema penale ha trovato nelle emergenze via via succedutesi uno dei principali nerbi di sviluppo, tanto che la relazione fra giustizia penale ed emergenze costituisce un fatto ‘ordinario’ dell’esperienza attuale e passata. Occorre chiedersi se la recente pandemia sia destinata a essere metabolizzata dal sistema penale come un’emergenza qualsiasi o se rischi di rappresentare la chiave di volta per fratture con il passato difficili da ricomporre. Il punto di Maria Lucia Di Bitonto.
Per porre fine alla diffusione dell’epidemia non ci sono alternative al distanziamento sociale, ma non è proporzionato a tale obiettivo vietare tout court la deambulazione delle persone al di fuori della propria abitazione, anche quando chi esce lo fa distanziato dagli altri e in condizioni di ‘sicurezza’. Maria Lucia Di Bitonto ragiona sull’importanza del principio di proporzionalità.